La transizione verso un’economia più circolare, in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, è una componente indispensabile degli sforzi messi in campo dall’Unione europea per sviluppare un’economia che sia sostenibile, rilasci poche emissioni di biossido di carbonio, utilizzi le risorse in modo efficiente e resti competitiva. Questa transizione offre all’Europa l’occasione di trasformare l’economia e generare nuovi vantaggi competitivi sostenibili.
Il piano d’azione dell’UE per l’economia circolare delinea una serie di azioni sia generali sia specifiche del materiale. Mentre alcuni ostacoli a un’economia circolare sono generici, settori e materiali diversi affrontano sfide specifiche a causa delle particolarità della catena del valore.

Le proposte legislative in materia di rifiuti, adottate insieme al presente piano d’azione, includono obiettivi a lungo termine per ridurre il collocamento in discarica e aumentare sia la preparazione per il riutilizzo sia il riciclaggio dei principali flussi di rifiuti, quali i rifiuti urbani e i rifiuti di imballaggio. Gli obiettivi dovrebbero gradualmente uniformare i sistemi vigenti negli Stati membri a livelli di buone prassi e incoraggiare i necessari investimenti nella gestione dei rifiuti. Sono proposte ulteriori misure per chiarire e semplificare l’attuazione, promuovere gli incentivi economici e migliorare i regimi di responsabilità estesa del produttore.

Un rifiuto cessa di essere tale (End of Waste) quando è stato sottoposto ad un’operazione di recupero e soddisfa criteri specifici da adottare nell’ambito delle seguenti condizioni (art. 184 ter del D.Lgs 152/06 nella precedente versione ante L 55/2019):
a) La sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) La sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) L’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Queste condizioni generali necessitano di ulteriori specificazioni che sono rimandate a criteri comunitari. In mancanza di questi è possibile per gli Stati membri decidere per tipologie omogenee di rifiuti quando un determinato rifiuto cessi di essere tale. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
In alcuni casi, l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.
In Italia, in attesa dell’emanazione di uno o più decreti da parte del Ministero dell’Ambiente, per le caratteristiche dei materiali continuano ad applicarsi le disposizioni di vecchi decreti-legge dal 1998 al 2008.I Regolamenti Europei fino ad oggi emanati in materia di End of Waste sono i seguenti:

  • Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 Marzo 2011 recante “I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.
  • Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10 Dicembre 2012 recante “I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.
  • Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 Luglio 2013 recante “I criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.

RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI: DEFINIZIONE, CLASSIFICAZIONE ED ESCLUSIONI.

La distinzione di ciò che è rifiuto da ciò che non lo è determina l’applicazione o meno della relativa normativa.

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi. Si tratta come è evidente di una definizione molto generica, da valutare caso per caso ed i cui contorni sono stati meglio delineati dalla giurisprudenza. A tal proposito, si esclude la qualifica di rifiuto nei casi in cui il residuo non sia il prodotto di un’azione volontaria, così come si esclude l’applicazione della normativa sui rifiuti per l’attività di demolizione, che, in sé stessa considerata, non consiste nella gestione dei rifiuti.

Anche quando astrattamente potrebbero essere considerate cose, sostanze o materiali di cui il produttore o detentore intendono disfarsi, e quindi da ricomprendere nel concetto di rifiuto secondo quanto appena visto, sono tuttavia escluse dalla disciplina dei rifiuti le sostanze definite non rifiuto.

I rifiuti sono classificati:

  • Secondo l’origine, in rifiuti urbani o rifiuti speciali;
  • Secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi o non pericolosi.

LE CONDIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE COME SOTTOPRODOTTO

Come detto, affinché una sostanza possa essere qualificata come sottoprodotto, occorre il rispetto contestuale di una serie di condizioni previste:

  • La sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  • È certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  • La sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  • L ’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

Allo scopo di favorire ed agevolare l’utilizzo come sottoprodotto di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonché di assicurare una maggiore uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione della definizione di rifiuto e di sottoprodotto, il Ministero dell’ambiente ha emanato il D.M. 13/10/2016, n. 264, che fornisce indicazioni per provare la sussistenza delle circostanze di cui sopra, fatta salva la possibilità di dimostrare che una sostanza è un sottoprodotto e non un rifiuto anche con modalità diverse. Tutto ciò e fermo restando in ogni caso il necessario rispetto, per ciascuna categoria di sostanza, delle pertinenti normative di settore.

Tutti i rifiuti dimenticati

Tra le tipologie di rifiuti che non possono essere riciclati ci sono i rifiuti da spazzamento stradale, che oggi potrebbero essere recuperati con produzione di ghiaia e sabbia, e i rifiuti in vetroresina da demolizione delle barche e pale eoliche.

Mentre, tra le attività di recupero non previste ci sono:

• Le attività di produzione di biometano da rifiuti organici;

• Le attività di trattamento di rifiuti di plastiche miste per ottenere prodotti non conformi ai prodotti in plastica usualmente commercializzati;

• Alcuni trattamenti innovativi dei RAEE.

Tra i prodotti si annoverano la produzione di aggregati riciclati, i rifiuti inerti da costruzione e demolizione o il granulo per i campi da calcio ottenuto dai PFU (pneumatici fuori uso).

Rifiuti ed economia circolare: la situazione europea attuale.